I costi per realizzare una tettoia in legno che diventa posto auto sono detraibili dall'Irpef.
Con la Risposta a interpello n 118/2026 l’Agenzia delle entrate chiarisce che è necessaria una precisa indicazione nella licenza edilizia sulla pertinenzialità ed l'accatastamento delle avvenire nella categoria C/6.
Se mancano tali requisiti non spetta la detraibilità dei costi.
Posto auto: come si detrae la tettoia che è pertinenza
Un contribuente nel 2025 ha realizzato una capanna in legno su un cortile comune, del quale possiede il 50% insieme al padre, comproprietario della restante quota.
La struttura è adibita esclusivamente a posto auto e costituisce pertinenza della prima casa.
I costi dell’intervento, comprese progettazione, Iva, spese amministrative e altri oneri accessori sono stati sostenuti dal contribuente, che ha quindi chiesto di poter fruire della detrazione prevista dall'art 16 bis del Tuir.
Egli però ha un dubbio, la licenza edilizia con cui sono stati eseguiti i lavori non specifica né che la capanna sia destinata a posto auto né che esista un vincolo pertinenziale con l’unità abitativa, anche se nella documentazione allegata, il contribuente sottolinea che il manufatto risulta pertinenza ai fini IMU e produce anche una dichiarazione tecnica che ne conferma l’utilizzabilità come parcheggio e il collegamento funzionale con l’abitazione principale.
Il manufatto è censito in categoria C/2, cioè tra magazzini e locali di deposito, con attribuzione di autonoma rendita catastale.
Per questi dubbi domanda alle entrate se si può ottenere ugualmente la detrazione del 50% per la costruzione della struttura.
L’Agenzia ricorda che l’articolo 16-bis del Tuir riconosce una detrazione Irpef, da suddividere in dieci quote annuali di pari importo, per specifici interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su parti comuni di edifici residenziali e su singole unità immobiliari abitative, comprese le relative pertinenze.
La risposta ricorda inoltre che, per le spese documentate sostenute nel 2025 e nel 2026, la detrazione ordinaria è pari al 36 per cento, elevata al 50 per cento per gli interventi eseguiti sull’abitazione principale da parte del proprietario o del titolare di un diritto reale di godimento, entro il limite massimo di 96 mila euro per unità immobiliare.
Viene chiarito che gli interventi agevolabili devono riguardare edifici esistenti e non possono consistere in una nuova costruzione con una deroga specifica, ossia la realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali.
Le Entrate chiariscono anche che per beneficiare della detrazione non basta che il bene venga usato come parcheggio ma:
- occorre che sia riconoscibile sul piano giuridico e documentale, come autorimessa o posto auto pertinenziale.
Per il chiarimento le Entrate ricordano la Circolare n 17/2023 che ha specificato che la detrazione per la realizzazione di parcheggi pertinenziali è ammessa a condizione che esista o venga creato un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.
Questo significa che:
- tra i documenti necessari ai fini dell’agevolazione deve esserci una concessione edilizia dalla quale risulti espressamente tale vincolo.
- la capanna in legno del caso di specie, che è censita in categoria C/2, che identifica magazzini e locali di deposito, dovrebbe invece risultare in categoria C/6, attribuibile invece a stalle, scuderie, rimesse e, per quanto qui interessa, alle autorimesse.
Nel caso di specie quindi la struttura realizzata non può essere considerata “autorimessa” o “posto auto” ai fini della detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera d), del Tuir, poichè mancano entrambe le suddette condizioni.
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